Convenzione›Titolo VI
Art. 60
Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 9 feb 1990
Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;
b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza e nella misura in cui ciò sia ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o degli accordi internazionali in tale materia.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-60