Convenzione›Titolo VI
Art. 59
Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno stato terzo
In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno stato terzo
A seguito di notifica appropriata allo stato di residenza e a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio puÒ esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-59