Convenzione›Titolo VI
Art. 61
Esercizio delle funzioni consolari in uno Stato terzo
In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio delle funzioni consolari in uno Stato terzo
Lo Stato d'invio, può, a seguito di notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in tale Stato, di assicurare l'esercizio delle funzioni consolari in un altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-61