Convenzione›Titolo VI
Art. 57
Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare
In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione
consolare
I funzionari consolari hanno diritto a esercitare le loro attribuzioni solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, con il consenso delle autorità dello Stato di residenza, essi possono esercitarle al di fuori della loro circoscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-57