ConvenzioneTitolo VI

Art. 57

Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare

In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare I funzionari consolari hanno diritto a esercitare le loro attribuzioni solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, con il consenso delle autorità dello Stato di residenza, essi possono esercitarle al di fuori della loro circoscrizione.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-57

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