ConvenzioneTitolo V

Art. 53

Esenzione fiscale

In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione fiscale Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta o tassa sulle indennitÀ e gli emolumenti che riceve dallo Stato di invio per l'esercizio delle funzioni consolari.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-53

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Esenzione fiscale (Art. 53 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo