ConvenzioneTitolo V

Art. 51

Protezione del funzionario consolare onorario

In vigore dal 9 feb 1990
Protezione del funzionario consolare onorario Lo Stato di residenza È tenuto a concedere al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria in ragione della sua posizione ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-51

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