Convenzione›Titolo V
Art. 53
53 / 64Esenzione fiscale
In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta o tassa sulle indennitÀ e gli emolumenti che riceve dallo Stato di invio per l'esercizio delle funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-53