Art. 60 · Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza
ConvenzioneTitolo VI

Art. 60

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Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 9 feb 1990
Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare; b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza e nella misura in cui ciò sia ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o degli accordi internazionali in tale materia.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-60