Convenzione›Titolo VI
Art. 58
58 / 64Esercizio delle funzioni consolari che non sono indicate in questa Convenzione
In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio delle funzioni consolari che non sono indicate in questa Convenzione
Oltre alle funzioni enumerate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualifica.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-58