ConvenzioneTitolo IV

Art. 41

Giurisdizione a bordo della nave

In vigore dal 9 feb 1990
Giurisdizione a bordo della nave 1. Le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna materia concernente l'amministrazione interna della nave, se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del capitano. 2. Salvo che su richiesta o con il consenso del capitano o del Capo dell'Ufficio consolare, le Autorità dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3. Le Autorità dello Stato di residenza non avvieranno alcun procedimento per reati commessi a bordo, a meno che detti reati non corrispondano ad una delle seguenti condizioni: a) aver turbato la tranquillitÀ o la sicurezza del porto o le leggi del territorio relative alla sanità pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, le dogane e altre misure di controllo; b) siano stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o da cittadini dello Stato di residenza; c) siano punibili con una pena privativa della libertà personale di non meno di cinque anni secondo la legislazione dell'una e dell'altra delle parti contraenti. 4. Qualora, ai fini di esercitare i diritti indicati al paragrafo 3 del presente articolo, le Autorità dello Stato di residenza intendano arrestare o interrogare una persona che si trovi a bordo o sequestrare beni o svolgere una inchiesta ufficiale a bordo, esse avviseranno in tempo utile e per iscritto il funzionario consolare competente affinché egli possa assistere a questi atti. L'avviso dato a questo fine indicherà un'ora precisa e, se il funzionario consolare non si presenta nÈ si fa rappresentare, si procederà in sua assenza. Una analoga procedura sarà seguita nei casi in cui al capitano o ai membri dell'equipaggio sarà richiesto di fare dichiarazioni di fronte alle giurisdizioni e alle amministrazioni locali. Tuttavia in caso di reati o di delitti flagranti, le Autorità dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare per iscritto delle misure urgenti che si è dovuto adottare. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte nel campo dei controlli doganali, sanitari e in quelli attinenti all'ammissione di stranieri ed ai certificati internazionali di sicurezza, nÈ al sequestro della nave o di una parte del suo carico, a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano davanti alle giurisdizioni dello Stato di residenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-41

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