Convenzione›Titolo III
Art. 17
Esenzione dal permesso di lavoro
In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri dell'Ufficio consolare, sono per quanto riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego di personale straniero impongono in materia di permesso di lavoro.
2. I membri del personale domestico dei funzionari ed impiegati consolari, se non svolgono nessun'altro impiego privato di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-17