ConvenzioneTitolo III

Art. 16

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come pure i membri conviventi della loro famiglia, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permessi di soggiorno. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne all'impiego consolare che non è un impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata lucrativa nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-16

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