Convenzione›Titolo III
Art. 14
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
In vigore dal 9 feb 1990
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
In conformità ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi luogo o in ogni tempo, e le autorità dello Stato di residenza non possono, per nessuna ragione, esaminarli o trattenerli.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-14