ConvenzioneTitolo III

Art. 14

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

In vigore dal 9 feb 1990
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari In conformità ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi luogo o in ogni tempo, e le autorità dello Stato di residenza non possono, per nessuna ragione, esaminarli o trattenerli.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-14

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Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo