ConvenzioneTitolo III

Art. 19

Libertà di movimento

In vigore dal 9 feb 1990
Libertà di movimento Fatte salve le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'Ufficio consolare è autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Libertà di movimento (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo