Convenzione›Titolo III
Art. 19
Libertà di movimento
In vigore dal 9 feb 1990
Libertà di movimento
Fatte salve le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'Ufficio consolare è autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-19