Convenzione›Titolo III
Art. 20
Libertà di comunicazione
In vigore dal 9 feb 1990
Libertà di comunicazione
1. Lo Stato di residenza accorda e protegge la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con il proprio governo, con le missioni diplomatiche e con gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, l'Ufficio consolare può usare ogni mezzo di comunicazione appropriato, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare non può installare nè utilizzare un apparecchio radio ricevente e trasmittente se non con l'assenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficiale consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non deve essere ne aperta, ne trattenuta.
Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, Esse possono richiedere la sua apertura in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio.
Se le autorità del detto Stato si oppongono all'apertura, La valigia sarà rinviata al suo luogo di origine.
4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni visibili indicanti il loro carattere e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale, nonché documenti o oggetti destinati esclusivamente ad un uso di ufficio.
5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere ne un cittadino dello Stato di residenza, nÈ, a meno che sia cittadino dello stato d'invio, un residente permanente dello stato di residenza. nell'esercizio delle sue funzioni, tale corriere è protetto dallo stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto a nessuna forma di arresto o di detenzione.
6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità che vi sono menzionate cessano di essere applicabili al momento che il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.
7. La valigia consolare può essere affidata al capitano di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di entrata autorizzato. Il capitano deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli che costituiscono la valigia, ma non è considerato corriere consolare. In base ad intese con le autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del capitano della nave o dell'aeromobile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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