Convenzione›Titolo III
Art. 11
Esenzione dalla requisizione
In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione dalla requisizione
1. Lo Stato d'invio beneficia dell'esenzione da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilità pubblica per quanto riguarda:
a) i locali consolari, ivi compresi i beni mobili e le installazioni che vi si trovano;
b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare.
2. tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri, a fini di difesa nazionale o di utilità pubblica, in conformità alla sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'Ufficio consolare di detto Stato. qualora un tale provvedimento al riguardo di uno di questi beni si renda necessario, verrÀ presa ogni misura per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.
Inoltre, un'indennità immediata, adeguata e effettiva deve essere versata in caso di esproprio. tale indennità deve poter essere trasferita a destinazione nello Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-11