ConvenzioneTitolo III

Art. 13

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

In vigore dal 9 feb 1990
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le autorità dello Stato di residenza non possono accedervi, tranne che con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia questo consenso può essere presunto nel caso di incendio o altro sinistro che esigano misure immediate di protezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo