Convenzione›Titolo II
Art. 8
Notifica allo Stato di residenza delle nomine, arrivi e partenze
In vigore dal 9 feb 1990
Notifica allo Stato di residenza delle nomine, arrivi e partenze
Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o l'autorità designata da quest'ultimo deve essere informato:
a) dell'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare dopo la loro assegnazione all'ufficio consolare, di ogni modifica concernente il loro status che possa intervenire durante il loro servizio presso l'Ufficio consolare, come pure della loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o della cessazione dalle loro funzioni presso l'Ufficio consolare;
b) dell'arrivo nello Stato di residenza e della partenza definitiva da questo Stato dei familiari dei membri dello Ufficio consolare con essi conviventi e di membri del personale di servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare purchè essi abbiano diritto ai privilegi ed immunità, e se del caso, del fatto che una tale persona divenga membro della famiglia o cessi di esserlo;
c) dell'arrivo nello Stato di residenza o della partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale domestico che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare e, se del caso, del fatto che inizino il servizio presso di lui o lo cessino;
d) della assunzione e della cessazione delle mansioni in un Ufficio consolare da parte di impiegati consolari e di membri del personale di servizio assunti nello Stato di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-8