ConvenzioneTitolo II

Art. 4

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

In vigore dal 9 feb 1990
Notifica alle autorità della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare le autorità competenti della circoscrizione consolare; esso è altresì tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie per porre in grado il Capo dell'Ufficio consolare di adempiere alle proprie funzioni e di godere del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-4

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