Convenzione›Titolo III
Art. 12
Esenzione fiscale dei locali consolari
In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa e imposta statale, regionale o comunale per ciò che riguarda:
a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare;
b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o l'utilizzazione, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o a causa di importazione o riesportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell'.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Storico versioni
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