Convenzione›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 23 gen 1990
L'Autorità competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore, al fine di consentire ai funzionari consolari di proteggere i diritti e gli interessi di detti minori o incapaci in conformità alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra i due Stati, nonché alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-9