ConvenzioneTitolo I

Art. 8

In vigore dal 23 gen 1990
Gli atti e documenti redatti o ricevuti in virtù degli sono considerati nello Stato ricevente quali atti e documenti redatti o ricevuti dalle autorità dello Stato d'invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo