Convenzione›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 23 gen 1990
Gli atti e documenti redatti o ricevuti in virtù degli sono considerati nello Stato ricevente quali atti e documenti redatti o ricevuti dalle autorità dello Stato d'invio.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-8