ConvenzioneTitolo I

Art. 7

In vigore dal 23 gen 1990
Nell'ambito della propria circoscrizione i funzionari consolari hanno il potere di: a) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente per l'uso nello Stato d'invio, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti; b) tradurre atti e documenti e certificare la fedeltà della traduzione nonché rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti; c) fatti salvi gli accordi in vigore fra i due Stati, trasmettere, per la notifica, decisioni giudiziarie o stragiudiziarie e trasmettere commissioni rogatorie richieste alle autorità giudiziarie dello Stato d'invio all'autorità competente dello Stato ricevente nonché effettuare le notificazioni e le rogatorie richieste in materia civile e commerciale dalle autorità giudiziarie dello Stato d'invio nei confronti dei propri cittadini compatibilmente con le modalità previste dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente; d) ottenere copie od estratti di documenti dei pubblici registri, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ricevente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo