Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 23 gen 1990
I funzionari consolari sono abilitati a:
a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini, nonché delle persone giuridiche aventi la nazionalità di detto Stato, in conformità al diritto internazionale ed alle disposizioni della presente Convenzione;
b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato d'invio e quello ricevente;
c) rendersi edotti, con tutti i mezzi leciti a disposizione, della situazione e dell'evoluzione, della vita commerciale, economica, sociale, culturale e scientifica nello Stato ricevente, riferendo in materia al Governo dello Stato d'invio e fornendo informazioni alle persone interessate;
d) prestare aiuto ed assistenza ai cittadini ed alle persone giuridiche dello Stato d'invio e comunicare con essi;
e) informarsi reltivamente a qualunque incidente che coinvolga gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
f) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorità giurisdizionali e amministrative dello Stato ricevente e adottare, secondo le prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato ricevente, e adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la reppresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali autorità; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare, nel rispetto delle leggi dello Stato ricevente, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini nel caso in cui questi ultimi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, non possono tutelare in tempo utile i loro diritti e interessi;
g) chiedere la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ricevente per la ricerca dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la località ove si trovano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-2