Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 23 gen 1990
1. L'ufficio consolare può, nell'ambito della propria circoscrizione:
a) tenere il registro dei cittadini dello Stato d'invio;
b) svolgere le funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
2. Quanto disposto nel paragrafo precedente non può in nessun caso esonerare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto della legge dello Stato ricevente in materia di atti dello stato civile.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-4