Convenzione›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 23 gen 1990
I funzionari consolari possono:
a) ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e certificarle;
b) ricevere, anche in deposito, certificare e pubblicare i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio, nonché comunicare agli eredi e legatari l'esistenza di testamenti;
c) ricevere atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio ed autenticare la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;
d) ricevere ed autenticare atti e contrati che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;
e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-6