Convenzione›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 23 gen 1990
I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di ricevere in deposito somme di denaro, documenti e oggetti, la cui detenzione non è vietata dalle norme vigenti nello Stato ricevente, che siano stati loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio o per conto di questi.
I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato ricevente in conformità alle sue leggi e regolamenti.
Tali depositi non beneficiano dell'immunità prevista dall' della presente Convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detti articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-10