ConvenzioneTitolo I

Art. 12

In vigore dal 23 gen 1990
Le somme percepite dall'ufficio consolare a titolo di diritto e tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio e le relative ricevute non sono soggette ad alcuna tassazione e sono liberamente convertibili e trasferibili nella valuta dello Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo