ConvenzioneTitolo II

Art. 16

In vigore dal 23 gen 1990
1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato, è autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell', senza interferenze da parte delle autorità dello Stato ricevente. Il funzionario consolare può chiedere l'assistenza delle autorità dello Stato ricevente per qualsiasi questione relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorità gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo che, in un caso particolare abbiano speciali ragioni che giustificano pienamente il rifiuto di prestare assistenza. 2. A tal fine il funzionario consolare, accompagnato se lo desidera da membri dell'ufficio consolare, può recarsi personalmente a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica. 3. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed a recarsi all'ufficio consolare. A tal fine essi vengono muniti dalle autorità dello Stato ricevente, se necessario, di un salvacondotto. Se le autorità fanno opposizione in casi implicanti eccessivo impiego di tempo o grandi distanze che impedirebbero agli interessati di ritornare sulla nave prima della sua partenza, esse devono informarne immediatamente il funzionario consolare.
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