ConvenzioneTitolo I

Art. 15

In vigore dal 23 gen 1990
Le autorità competenti di ciascun dei due Stati comunicheranno ai competenti uffici dell'altro Stato gli atti di naturalizzazione riguardanti i cittadini originari di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-15

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