Art. 15
ConvenzioneTitolo I

Art. 15

15 / 45
In vigore dal 23 gen 1990
Le autorità competenti di ciascun dei due Stati comunicheranno ai competenti uffici dell'altro Stato gli atti di naturalizzazione riguardanti i cittadini originari di quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-15