Convenzione›Titolo I
Art. 14
In vigore dal 23 gen 1990
1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio hanno il diritto di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro.
2. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio è sottoposto a qualsiasi forma di privazione o limitazione della libertà personale, le autorità dello Stato ricevente devono informarne entro tre giorni un funzionario consolare dello Stato d'invio fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti. Contestualmente l'autorità dello Stato ricevente informerà il cittadino dello Stato d'invio del suo diritto di comunicare con un funzionario consolare per ottenerne l'assistenza.
3. Il funzionario consolare ha il diritto di prendere le misure idonee ad assicurare al cittadino sottoposto alla privazione o limitazione della libertà personale l'assistenza e la difesa in sede giudiziaria, a meno che questi non vi si opponga espressamente.
4. Qualsiasi comunicazione scritta tra il cittadino dello Stato d'invio sottoposto alla privazione o limitazione della libertà personale ed il funzionario consolare sarà trasmessa senza indugio dalle autorità dello Stato ricevente al suo destinatario.
5. Il funzionario consolare o l'impiegato consolare da esso delegato ha il diritto di visitare il cittadino dello Stato di invio sottoposto alla privazione o limitazione della libertà personale ed intrattenersi con lui conversando in qualsiasi lingua, anche nel caso in cui questi si trovi in stato di arresto o reclusione in esecuzione di una sentenza.
L'esercizio di tale diritto è accordato nel termine massimo di tre giorni dal momento in cui il cittadino è stato arrestato, detenuto o privato della sua libertà personale.
6. I diritti di cui al presente articolo devono essere esercitati in conformità alle leggi e regolamenti vigenti nello Stato ricevente, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti stessi sono concessi in virtù del presente articolo.
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