Art. 9
ConvenzioneTitolo I

Art. 9

9 / 45
In vigore dal 23 gen 1990
L'Autorità competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore, al fine di consentire ai funzionari consolari di proteggere i diritti e gli interessi di detti minori o incapaci in conformità alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra i due Stati, nonché alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-9