Convenzione›Titolo II
Art. 26
Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione
In vigore dal 15 dic 1989
Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione
1. Le autorità giudiziarie delle Parti contraenti nel procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze applicano la legge del proprio Stato a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.
2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento o l'esecuzione della sentenza si limita a verificare se le condizioni previste dagli della presente Convenzione sono state soddisfatte.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-26