ConvenzioneTitolo I

Art. 22

Presentazione di domande di concessione di facilitazioni

In vigore dal 15 dic 1989
Presentazione di domande di concessione di facilitazioni Il cittadino di una delle Parti contraenti che intenda presentare una richiesta di concessione delle facilitazioni previste dall' della presente Convenzione e che abbia la residenza o la dimora nel territorio di questa Parte può presentare la propria richiesta all'autorità competente di questa Parte. Questa ultima autorità rivolgerà la richiesta come pure il certificato di cui all' della presente Convenzione, all'autorità giudiziaria dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-22

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