ConvenzioneTitolo II

Art. 25

Domande di riconoscimento o di esecuzione delle sentenze

In vigore dal 15 dic 1989
Domande di riconoscimento o di esecuzione delle sentenze 1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza può essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita. Può essere presentata anche all'autorità giudiziaria che ha deciso la causa in prima istanza, ovvero può esser inoltrata per via diplomatica. In questi ultimi due casi la domanda è trasmessa all'autorità dell'altra Parte contraente conformemente all' della presente Convenzione. 2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza deve esser corredata: a) da una copia certificata conforme alla sentenza dell'autorità giudiziaria, con unito un certificato attestante che la sentenza è passata in giudicato e che è esecutiva, ovvero, se del caso, che è stata concessa la provvisoria esecuzione, a meno che ciò non risulti del contenuto della sentenza; b) da un certificato attestante che la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, è stata citata regolarmente e nei termini previsti dalla legge della Parte contraente nel territorio della quale la decisione è stata emessa, e nel caso di incapacità legale o naturale, è stata debitamente rappresentata, a meno che ciò non risulti dal contenuto della sentenza. c) da una traduzione, certificata conforme, dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nella lingua della Parte contraente nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita o in lingua francese
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-25

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