ConvenzioneTitolo III

Art. 28

Comunicazione delle condanne

In vigore dal 15 dic 1989
Comunicazione delle condanne 1. Ciascuna Parte contraente informerà senza indugio l'altra Parte delle sentenze in materia penale passate in giudizio pronunciate dai propri tribunali contro i cittadini di quest'ultima Parte. 2. Previa richiesta, ogni Parte contraente informerà l'altra Parte anche delle sentenze che non sono ancora passate in giudicato, pronunciate nei riguardi dei cittadini di quest'ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-28

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Comunicazione delle condanne (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo