ConvenzioneTitolo III

Art. 27

Richiamo

In vigore dal 15 dic 1989
Richiamo Le disposizioni di cui al Titolo I della presente Convenzione si applicano, per quanto possibile, all'assistenza giudiziaria in materia penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo