Art. 27 · Richiamo
ConvenzioneTitolo III

Art. 27

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Richiamo

In vigore dal 15 dic 1989
Richiamo Le disposizioni di cui al Titolo I della presente Convenzione si applicano, per quanto possibile, all'assistenza giudiziaria in materia penale.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-27