Convenzione›Titolo II
Art. 24
Condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
In vigore dal 15 dic 1989
Condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
1. Le sentenze previste dall' della presente Convenzione saranno riconosciute ed eseguite nel ricorso delle seguenti condizioni:
a) la sentenza concerne materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte richiesta o di una Convenzione tra questa Parte ed uno Stato terzo.
b) la sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva conformemente alla legge della Parte nel territorio della quale la sentenza è stata emessa;
c) la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, è stata citata nei termini e nei modi previsti dalla legge della Parte contraente nel cui territorio la sentenza è stata emessa, e nel caso di incapacità legale o naturale, è stata debitamente rappresentata;
d) fra le stesse Parti ed in ordine al medesimo oggetto nessuna sentenza definitiva è stata emessa nel territorio della Parte in cui la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita;
e) nessuna autorità giudiziaria della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita è stata adita con un'istanza avente il medesimo oggetto e fra le medesime Parti anteriormente alla presentazione della domanda all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza;
f) la Parte contraente nel cui territorio sono domandati l'accertamento e l'esecuzione ritiene che l'accertamento o l'esecuzione non ledono i diritti connessi con la propria sovranità e sicurezza e non sono contrari al proprio ordine pubblico.
2. Le decisioni provvisoriamente esecutive e le misure provvisorie, sono benché suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute e dichiarate esecutive nella Parte richiesta se decisioni dello stesso tipo possono esservi emesse o eseguite.
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