ConvenzioneTitolo I

Art. 21

Certificazioni relative alla situazione personale e patrimoniale del richiedente

In vigore dal 15 dic 1989
Certificazioni relative alla situazione personale e patrimoniale del richiedente 1. Se le facilitazioni previste dalle disposizioni dell' della presente Convenzione dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, queste facilitazioni sono accordate sulla base di certificati relativi alla situazione personale e patrimoniale del richiedente rilasciati dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. 2. Se il richiedente non ha residenza nel territorio di alcuna delle Parti contraenti la certificazione può essere parimenti rilasciata dalla Missione diplomatica o dagli Uffici consolari della Parte contraente di cui il richiedente è cittadino. 3. L'autorità che ha rilasciato i certificati, che li riceve, o che deve deliberare sulla richiesta di facilitazioni può chiedere alle autorità dell'altra Parte informazioni complementari o le delucidazioni necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-21

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