ConvenzioneTitolo III

Art. 31

Rifiuto di estradizione

In vigore dal 15 dic 1989
Rifiuto di estradizione 1. L'estradizione sarà rifiutata: a) se il reato è commesso da una persona che alla data della richiesta di estradizione è cittadino della Parte richiesta o ha ricevuto asilo politico dalla suddetta Parte o è un apolide residente in questa Parte; b) se il reato è commesso in tutto o in parte secondo la legge della Parte richiesta nel territorio della suddetta Parte; c) se il reato che motiva la richiesta è previsto esclusivamente dalle leggi sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o monetarie; d) se il reato che motiva la richiesta consiste esclusivamente nella violazione di obblighi militari; e) se secondo la legge di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione della pena per il reato motivante la richiesta è inammissibile a causa della prescrizione o se è sopraggiunta un'amnistia, ovvero se ricorre un'altra ragione giuridica che impedisce l'esercizio dell'azione penale dell'esecuzione della pena; f) se per lo stesso reato motivante la domanda di estradizione a carico della persona richiesta una sentenza definitiva e stata già pronunciata sul territorio della Parte richiesta o se il procedimento penale avviato contro la stessa persona stato sospeso in virtù di atti definitivi resi dall'autorità giudiziaria della suddetta Parte; g) se il reato è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente da una persona straniera rispetto a detta Parte e la legge della Parte richiesta non consente di procedere per lo stesso fatto commesso fuori dal territorio di quest'ultima Parte; h) per quanto attiene la Parte italiana, se il reato per cui è richiesta l'estradizione è considerato da questa Parte come un reato politico o come fatto connesso ad una tale infrazione; i) per quanto attiene la Parte Cecoslovacca, se l'esecuzione della domanda di estradizione è considerata da questa Parte contraria ai propria principi costituzionali. 2. Se l'estradizione viene rifiutata, la Parte richiesta ne informerà senza indugio la Parte richiedente indicando i motivi del rifiuto.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-31

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Rifiuto di estradizione (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo