Convenzione›Titolo III
Art. 34
Arresto ai fini dell'estradizione.
In vigore dal 15 dic 1989
Arresto ai fini dell'estradizione.
1. Dopo aver ricevuto la richiesta, la Parte richiesta prenderà senza indugio le misure necessarie per arrestare la persona di cui è stata richiesta l'estradizione.
2. Queste misure non saranno adottate se risulterà evidente che l'estradizione non può avere luogo ai sensi della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-34