ConvenzioneTitolo III

Art. 35

Complemento di informazione

In vigore dal 15 dic 1989
Complemento di informazione 1. Se la richiesta di estradizione non contiene i dati e le informazioni necessari, la Parte richiesta può domandare il complemento di informazione opportuno per fissare a questo fine un termine di due mesi al massimo. Su richiesta motivata della parte richiedente questo termine potrà essere prolungato di un mese al massimo. 2. La Parte richiesta metterà in libertà la persona arrestata se le informazioni supplementari relative alla richiesta di estradizione non saranno state trasmesse entro questo termine.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-35

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