Convenzione›Titolo III
Art. 31
31 / 50Rifiuto di estradizione
In vigore dal 15 dic 1989
Rifiuto di estradizione
1. L'estradizione sarà rifiutata:
a) se il reato è commesso da una persona che alla data della richiesta di estradizione è cittadino della Parte richiesta o ha ricevuto asilo politico dalla suddetta Parte o è un apolide residente in questa Parte;
b) se il reato è commesso in tutto o in parte secondo la legge della Parte richiesta nel territorio della suddetta Parte;
c) se il reato che motiva la richiesta è previsto esclusivamente dalle leggi sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o monetarie;
d) se il reato che motiva la richiesta consiste esclusivamente nella violazione di obblighi militari;
e) se secondo la legge di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione della pena per il reato motivante la richiesta è inammissibile a causa della prescrizione o se è sopraggiunta un'amnistia, ovvero se ricorre un'altra ragione giuridica che impedisce l'esercizio dell'azione penale dell'esecuzione della pena;
f) se per lo stesso reato motivante la domanda di estradizione a carico della persona richiesta una sentenza definitiva e stata già pronunciata sul territorio della Parte richiesta o se il procedimento penale avviato contro la stessa persona stato sospeso in virtù di atti definitivi resi dall'autorità giudiziaria della suddetta Parte;
g) se il reato è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente da una persona straniera rispetto a detta Parte e la legge della Parte richiesta non consente di procedere per lo stesso fatto commesso fuori dal territorio di quest'ultima Parte;
h) per quanto attiene la Parte italiana, se il reato per cui è richiesta l'estradizione è considerato da questa Parte come un reato politico o come fatto connesso ad una tale infrazione;
i) per quanto attiene la Parte Cecoslovacca, se l'esecuzione della domanda di estradizione è considerata da questa Parte contraria ai propria principi costituzionali.
2. Se l'estradizione viene rifiutata, la Parte richiesta ne informerà senza indugio la Parte richiedente indicando i motivi del rifiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-31