Convenzione›Titolo III
Art. 28
28 / 50Comunicazione delle condanne
In vigore dal 15 dic 1989
Comunicazione delle condanne
1. Ciascuna Parte contraente informerà senza indugio l'altra Parte delle sentenze in materia penale passate in giudizio pronunciate dai propri tribunali contro i cittadini di quest'ultima Parte.
2. Previa richiesta, ogni Parte contraente informerà l'altra Parte anche delle sentenze che non sono ancora passate in giudicato, pronunciate nei riguardi dei cittadini di quest'ultima Parte.
Storico versioni
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