Convenzione›Titolo I
Art. 4
Sistemi di comunicazione
In vigore dal 15 dic 1989
Sistemi di comunicazione
Le Autorità Giudiziarie rivolgono le domande di notificazione di atti e di concessione di assistenza giudiziaria per il tramite delle loro autorità centrali, a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-4