Convenzione›Titolo I
Art. 9
Documenti comprovanti la notificazione
In vigore dal 15 dic 1989
Documenti comprovanti la notificazione
1. La prova della notificazione è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorità che notifica ovvero di un attestato provniente da quest'ultima autorità certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricevuta e dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.
2. La Parte richiesta invierà senza dilazioni alla Parte richiedente la ricevuta comprovante la notificazione. Se la notificazione non ha potuto essere eseguita, la Parte richiesta informerà senza dilazioni l'altra Parte delle ragione che l'hanno impedita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-9