Convenzione›Titolo I
Art. 10
Informazioni in materia legale
In vigore dal 15 dic 1989
Informazioni in materia legale
Ciascuna parte contraente comunica all'altra, nella propria lingua, su richiesta, le informazioni riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, così come le informazioni concernenti la giurisprudenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-10