ConvenzioneTitolo I

Art. 13

Esenzione della legalizzazione

In vigore dal 15 dic 1989
Esenzione della legalizzazione Gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di una delle Parti contraenti e corredati dalla firma e del timbro o del sigillo ufficiale prodotti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria sono esenti da legalizzazione sul territorio dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-13

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